Legge regionale 01 ottobre 2002, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.
Art. 2
 (Esercizio dell'attività di tassidermia)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2003
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 6
 (Adempimenti e obblighi)
6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.
7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione regionale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1..
8. È vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 2, L. R. 10/2003
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 3, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
Art. 7
 (Sanzioni)
1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.
2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.
5. È punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
Art. 11
 (Abrogazioni)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.