Art. 6
(Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.
2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente, il Direttore è responsabile della gestione dell'Ente.
3. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'Ente. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'Ente.
4. Le competenze funzionali del Direttore sono precisamente quelle previste dallo statuto e dal regolamento del personale vigente.