Art. 5
1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalitą di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3.
Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attivitą produttive:
a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;
b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.
4. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del
codice civile.
5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attivitą prevista dalla normativa vigente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 3/2015