Art. 8
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.
2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono inviati alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi quaranta giorni.
3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. In sede di prima attuazione della presente legge lo statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, č inviato alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ed č sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'Assessore regionale all'industria, previa diffida e fissazione di un nuovo temine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, nomina un Commissario che provvede alla stesura dello statuto entro il termine perentorio indicato nell'atto di nomina.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 3/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015