Art. 3
(Presidente)
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo statuto.
3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, nominato ai sensi dello statuto.