Art. 12
(Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina i nuovi organi previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Fino alla nomina dei nuovi organi quelli attualmente in carica sono confermati.
3. L'attuale Direttore dell'EZIT conserva il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore decade entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.