Art. 11
(Approvazione degli atti di trasferimento della proprietā)
1. L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietā relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, č sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.
2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 7, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 34, L. R. 20/2018
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 35, L. R. 20/2018