Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

Art. 1 bis

(Emergenze nel settore forestale)

(1)

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.

(2)

2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.

(3)

2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e degli aiuti per l'attivazione degli interventi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con appositi regolamenti.

(4)(8)(9)

2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(5)(10)

2 quater. È ammessa l'erogazione parziale degli incentivi previa presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, purché sia rendicontato almeno il 50 per cento dell'intervento e purché l'importo da liquidare sia pari ad almeno 10.000 euro.

(11)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Articolo aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

10  Comma 2 ter sostituito da art. 2, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 26, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.