Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
Art. 1 bis.1
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a1 sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
5 bis. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 59, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.