Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 2

(Funzioni dell'ERSA)

1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992.

2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.