Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 11

(Etichettatura)

1. I soggetti che hanno l'autorizzazione all'uso del marchio appongono sul prodotto il logo <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, secondo le modalità previste nell'autorizzazione stessa.

2. L'ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole <<Prodotto in Friuli Venezia Giulia>>.