Art. 9
(Sanzioni)
1. L'uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonché la violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di 104 euro ad un massimo di 15.500 euro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, può altresì essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.