Art. 2
(Funzioni dell'ERSA)
2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.