Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità
Art. 1
 (Finalità e oggetto della legge)
3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 22/2015