Art. 7
(Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione.
2. Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.
3. Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo.