Art. 6
(Concessione dell'uso del marchio)
1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:
a) imprese agricole, singole e associate;
b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
c) associazioni di produttori agricoli.
2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.
3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).