Art. 4
(Comitato direttivo della certificazione)
1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.
5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 11/2011