Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Art. 6

(Disposizioni urgenti in materia di personale)

1.

( ABROGATO )

(2)(4)

2. Il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.

3. L'individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

4. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.

7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età.

8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio; al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli; al personale medesimo viene applicato l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.

10. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, dopo le parole <<sul Bollettino Ufficiale della Regione>> sono aggiunte le parole <<; nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi Direttori>>.

11.

( ABROGATO )

(1)

12.

( ABROGATO )

(5)

13. L'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso la Regione o altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

14. All'articolo 9 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5>> sono sostituite dalle parole <<e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1>>;

b) al comma 5, lettera b), dopo le parole <<qualora non richiesto quale requisito>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;

c) al comma 5, lettera g), dopo le parole <<al profilo professionale medesimo>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;

d) al comma 15 le parole <<e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate;

e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;

f) al comma 22 le parole <<e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

15. All'articolo 11 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: <<punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;>>;

b) al comma 10 le parole <<ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

16. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10/2002, il secondo periodo è abrogato.

17. All'articolo 13 della legge regionale 10/2002 il comma 5 è abrogato.

18. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 10/2002, le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<al comma 1>>.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.

20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. All'articolo 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole <<dieci unità>> sono sostituite dalle parole <<sedici unità>>.

22. All'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, le parole <<con qualifica non inferiore a segretario>> sono abrogate.

23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell'interessato all'assunzione.

25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

26. L'esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

28.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Abrogato il comma 11, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 28 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011

Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 12 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.