Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Art. 18

(Norme finali)

1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.

2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1.

3. L'articolo 45 della legge regionale 31/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2000, è abrogato.