Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Art. 13

(Personale dell'ARPA)

1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente può essere inquadrato in ruolo dell'Agenzia medesima, conservando l'anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

(1)

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 10, L. R. 34/2002

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 10, L. R. 34/2002