Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.
Art. 5
 (Dotazione organica)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all'allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.
3. In attesa della disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.