Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.
Art. 4
 (Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)
2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 34/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Comma 7 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Comma 8 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 53, comma 3, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 53, comma 3, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.