Art. 4
(Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale competente in materia di bilancio.
6.Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Direzione centrale competente in materia di bilancio. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta regionale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 34/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2005
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Comma 7 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Comma 8 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 53, comma 3, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 53, comma 3, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.