Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.
Art. 2
 (Sistema di classificazione del personale regionale)
1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.
3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B alla presente legge.
4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.
6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 39, L. R. 24/2009