Art. 18
(Norme finali)
1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.
2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'
articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1.