Art. 17
(Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale)
1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall'1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.