Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.
Art. 11
 (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato)
1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.
6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
9. Gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 9, L. R. 34/2002
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019