Art. 1
(Obiettivi, campo di applicazione e oggetto)
1. La presente legge ridefinisce, in un'ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d'ora, onde garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.