Legge regionale 29 luglio 2002, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/04/2015

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Poichč la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno gią legiferato in merito, le disposizioni dell'accordo allegato hanno efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
2 Legge abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
3 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).