Art. 16
(Programmi triennali di intervento)
1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalitā dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
2. Il programma triennale di intervento č predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed č approvato dalla Giunta regionale.
3. Nel rispetto dell'
articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.
4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalitā di cui al comma 2.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012