Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

CAPO VII

Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.

(2)

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

(1)(3)

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006

Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 38

(Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici)

(1)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.

(2)

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 9/2006

Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 9/2006

Art. 39

(Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012