Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

CAPO XIII

Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Art. 71

(Superamento delle barriere architettoniche)

(4)

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.

(1)(5)

1ter.

( ABROGATO )

(2)(6)

1quater.

( ABROGATO )

(3)(7)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004

Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004

Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 112, comma 3, L. R. 29/2005

Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005

Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005

Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005

Art. 72

(Adeguamento della struttura)

1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 73

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione <<, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

1) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

2) U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;

3) U.P.B. 52.2.4.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

4) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 - capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.

Art. 74

(Norma di rinvio)

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

(1)(2)(3)

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 7, L. R. 20/2004

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 19/2006

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 17/2008

Art. 76

(Procedimenti contributivi in corso)

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 50, L. R. 22/2010

Art. 77

(Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)

1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 78

(Norma transitoria in materia di espropriazioni)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 2 abrogato da art. 249, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 78 bis

(Competenza in materia di espropriazioni)

(1)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.

3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Note:

Articolo aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 79

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;

b) il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;

c) l'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;

d) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;

e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell'articolo 44;

f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988;

g) l'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;

h) l'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;

i) l'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

l) l'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

m) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

n) l'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.