Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;

d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

(9)

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

(1)

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.

(3)

9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

(4)(5)

9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.

(6)

9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.

(7)

9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

(8)

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13.

( ABROGATO )

(2)

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.

(10)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003

Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003

Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006

Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006

Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009

Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009

Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009

Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011

10  Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012