Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

(2)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

(3)

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

(1)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012