Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).

b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013

Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016

10  Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.