﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 maggio 2002

      , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina organica dei lavori pubblici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Collaudo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span> Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span> Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in caso di opera di particolare complessità;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>in caso di affidamento dei lavori in concessione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span> Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span> L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.</p></p></body></html>