Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 2

(Ambito oggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.