Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.