Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO VIII
 Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente;
Note:
1 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019
4 Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
5 Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 60, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 44
 (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 44 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016
7 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016
8 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016
9 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016
11 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 60, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 60, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 60, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17 Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.