Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO IV
 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
 (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3 Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009
4 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006
3 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003
2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006
4 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009
7 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014