Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 7
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
7 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017