Art. 62
(Rendicontazione del finanziamento)
1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003