Art. 51
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell’articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.
2.
I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;
b) consorzi di bonifica;
c)
( ABROGATA )
d) consorzi tra enti pubblici;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3.
Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7.
L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;
a bis)
( ABROGATA )
b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;
c)
( ABROGATA )
d) (SOPPRESSA);
e)
( ABROGATA )
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all’ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;
h)
( ABROGATA )
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7 Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008
11 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
13 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009
16 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
17 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
19 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011
21 Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
22 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012
23 Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012
24 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013
25 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
26 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015
27 Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016
29 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
30 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
31 Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
32 Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
33 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
34 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
35 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
36 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
37 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
38 Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
39 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
40 Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
41 Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
42 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
43 Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
44 Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
45 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
46 Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
47 Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.