Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 50 bis
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012