Art. 50 bis
(Delegazione amministrativa interorganica)
1. Ai sensi dell'
articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture. L'approvazione di ogni altro livello progettuale rimane in capo al soggetto delegatario.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.