Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 44
 (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.