Art. 39
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata, in sinergia con l'Autoritā nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina č finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal
decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalitā indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici giā detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2024