Art. 21
(Procedura ristretta semplificata)
1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.
1 bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.
2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.
3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006