Art. 67
(Dichiarazione di pubblica utilitā)
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilitā č implicita nell'atto di approvazione del progetto di fattibilitā tecnico - economica dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilitā nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilitā č pronunciata dall'autoritā individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2024