Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 61
 (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012