Art. 59
(Concessione del finanziamento a soggetti privati)
1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, č disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. Per l'ammissibilitą a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attivitą in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non č ammissibile a finanziamento.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 2/2024