Art. 55
(Commissione di collaudo)
1. Per i lavori di notevole importanza puņ essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.